Catania (lunedì, 25 agosto 2025)– Le ferie non utilizzate possono trasformarsi in un indennizzo economico anche molto significativo, ma non per tutti e non in modo automatico.
di Marika Ballarò
A beneficiarne sono alcuni dipendenti pubblici, a precise condizioni. Se al termine del rapporto di lavoro – per pensionamento, dimissioni, trasferimento o licenziamento – restano giorni di ferie non goduti per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, scatta il diritto alla monetizzazione, che in certi casi può arrivare fino a 50.000 euro.
Questo principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5496/2025, che ha chiarito un aspetto fondamentale: non è il dipendente a dover dimostrare di aver richiesto le ferie, bensì il datore di lavoro deve provare di aver messo il lavoratore nelle condizioni di poterne usufruire. In mancanza di questa prova, l’indennizzo spetta.
Anche i lavoratori con funzioni dirigenziali o apicali – come i direttori di strutture complesse nel settore sanitario – hanno pieno diritto alla compensazione economica per le ferie non godute. Lo ha stabilito una precedente sentenza della Cassazione (n. 9877/2024), confermando che l’autonomia gestionale non esclude il diritto all’indennizzo.
Sul tema è intervenuta anche la normativa europea: l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE stabilisce che il diritto alle ferie annuali retribuite è fondamentale e non può essere limitato dalle leggi nazionali. L’indennizzo è possibile solo al termine del contratto di lavoro, e ogni ostacolo normativo posto a livello statale è da considerarsi illegittimo.
Una posizione confermata anche dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con due importanti sentenze emesse nel 2024 (cause C-218/22 e C-699/22), che rafforzano ulteriormente la tutela dei lavoratori pubblici in materia di ferie non fruite.
Last modified: Agosto 25, 2025

